Art. 1
A norma dell’Articolo 18 della Costituzione italiana, degli artt. 14 e segg. del Codice Civile, dell’Articolo 11 della L. 300/1970 – Statuto dei Lavoratori – e della L. 266/1991, si è liberamente costituito nell’ambito della Regione Marche, con sede in Ancona – Via Gentile da Fabriano n. 2/4 – Palazzo Li Madou – il “CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE DEI LAVORATORI DELLA REGIONE MARCHE”, in breve “CRAL REGIONE MARCHE”.
Art. 2
Principi e scopi del Circolo
Il Circolo ha il compito fondamentale di promuovere e gestire come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, iniziative ed attività culturali, ricreative, assistenziali, formative, motorio-sportive e turistiche. Per tali scopi ed attività il Circolo potrà attuare tutte le iniziative – anche di natura commerciale – necessarie ed opportune, con strutture proprie od avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche o con queste convenzionate. Nella realizzazione dei suoi compiti il Circolo rivolge particolare attenzione a valorizzare atteggiamenti e comportamenti attivi dei soci al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale volta a coinvolgere il maggior numero di persone per il rinnovamento democratico della società, per l’affermazione della pace, dei diritti e della dignità delle persone, della solidarietà, della giustizia sociale, per la tutela e la salvaguardia della salute, della natura e dell’ambiente, per una più elevata qualità della vita. Il Circolo opera in collegamento con le strutture sindacali d’azienda, con le strutture sindacali territoriali e con le RSU della Giunta e del Consiglio della Regione Marche. Il Circolo, inoltre, può partecipare ad iniziative dell’associazionismo culturale e democratico e promuovere, direttamente o con altri Circoli aziendali territoriali, lo sviluppo del rapporto con le aggregazioni democratiche e gli strumenti di partecipazione presenti sul territorio. Il Circolo ricerca momenti di confronto con le forze politiche e sociali, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con istituzioni pubbliche, enti locali ed enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti condivisi che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del tempo libero. Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, che debbono essere assicurati ai sensi degli artt. 4 e 7 della L.266/1991. Il Circolo potrà aderire, senza perdere la propria autonomia amministrativa e organizzativa, ad Associazioni od istituzioni a carattere nazionale per la realizzazione delle finalità istituzionali aderenti agli scopi per cui viene costituito e regolato con il presente atto.
Art. 3
Caratteristiche del Circolo
Il Circolo è un istituto unitario autonomo, non ha finalità di lucro, persegue scopi civili e solidaristici, è amministrativamente indipendente, è diretto democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo eletto da tutti i soci.
Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse e organizzate dal Circolo sono a disposizione di tutti i soci, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto di uno o più regolamenti.
Con apposito regolamento sono disciplinate le modalità di partecipazione e di fruizione dei minori.
Il Circolo, in considerazione della sua operatività a carattere regionale e per espletare le sue funzioni, può articolarsi in sezioni territoriali.
Il Circolo, in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate e gruppi di interesse.
Esso può inoltre promuovere cooperative, gruppi di acquisto solidale (G.A.S.) ed altri organismi autogestiti con il compito di rispondere alle esigenze ed ai bisogni di quanti si riconoscono negli obiettivi e nelle finalità del Circolo stesso.
Le sezioni specializzate, i gruppi di interesse, le cooperative, i G.A.S. e gli altri organismi in cui si articola il Circolo, possono anche operare attraverso un ampio rapporto di collaborazione con l’associazionismo democratico, con gli enti turistici confederali e con le associazioni cooperative.
Uno o più regolamenti disciplinano i compiti, i livelli di responsabilità e le norme di funzionamento delle sezioni specializzate, dei gruppi di interesse, delle cooperative, dei G.A.S. e degli altri organismi in cui si articola il Circolo, tenendo conto della normativa vigente.
Art. 4
Soci del Circolo
Sono soci del Circolo tutti i lavoratori comunque in servizio presso la Regione Marche e negli enti da esso dipendenti, in attività ed in quiescenza, che ne facciano espressa richiesta.
Possono inoltre essere soci del Circolo, i familiari dei soci di cui al 1° comma che ne richiedano l’adesione. Le richieste di iscrizione e di dimissioni vanno indirizzate al Consiglio Direttivo che le formalizzerà nella prima seduta utile.
L’iscrizione al Circolo è valida per un anno ed è rinnovabile tacitamente, salvo disdetta da parte del Socio o per le cause previste dai commi successivi.
La quota associativa non è frazionabile ed è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
La quota associativa è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci che siano in regola con il tesseramento e abbiano raggiunto la maggiore età.
I soci sono tenuti:
- al pagamento della quota sociale decisa dall’Assemblea;
- all’osservanza dello Statuto e di uno o più regolamenti.
I soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:
- qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto e alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
- qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali al Circolo.
Alle iniziative del Circolo possono essere invitati a partecipare anche elementi esterni presentati dai soci secondo modalità che verranno di volta in volta stabilite dal Consiglio Direttivo e nel rispetto della normativa relativa agli enti non commerciali.
Art. 5
Organi del Circolo
Gli organi del Circolo sono:
- L’Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Comitato Esecutivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei Sindaci Revisori
- Il Collegio dei Probiviri.
Art. 6
L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea è composta da tutti i soci maggiori di età in regola con il pagamento delle quote sociali.
L’Assemblea, inoltre, può essere aperta ai dipendenti della Regione Marche, alle forze sociali ed agli operatori culturali e turistici, che hanno facoltà di formulare proposte di attività ed iniziative. Gli invitati non hanno diritto al voto.
L’Assemblea:
- approva il bilancio preventivo ed il rendiconto economico-finanziario consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno;
- approva il programma annuale e pluriennale delle iniziative, degli investimenti e degli eventuali interventi straordinari;
- delibera la costituzione di sezioni, associazioni, società ed altri organismi e decide su eventuali controversie relative a uno o più regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello Statuto;
- decide l’ammontare delle quote associative annuali;
- decide sugli eventuali rilievi del Collegio dei Sindaci Revisori;
- esamina i ricorsi presentati da soci oggetto di misure disciplinari comminate dal Consiglio Direttivo;
- esamina e decide sui ricorsi presentati dai soci verso le decisioni del Collegio dei Probiviri;
- approva e modifica lo Statuto e uno o più regolamenti interni.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci.
In seconda convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti.
La seconda convocazione della Assemblea deve avere luogo almeno un’ora dopo la prima. L’Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno.
L’Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo quando ve ne sia bisogno o quando lo richieda almeno 1/10 (un decimo) dei soci.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Collegio dei Sindaci Revisori, con voto unanime, in caso di inerzia del Consiglio Direttivo.
In caso di richiesta da parte di 1/10 (un decimo) dei soci, l’Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.
La convocazione dovrà essere comunicata ai soci almeno dieci giorni prima, mediante avviso inviato ai soci a mezzo e-mail o posta ordinaria e affisso nelle bacheche delle sedi di lavoro e sindacali aziendali, specificando la data, l’ora e la sede della riunione, nonché l’ordine del giorno in discussione.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente, nominato dall’Assemblea stessa.
Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito registro dei verbali con pagine numerate. Le votazioni, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta 1/3 (un terzo) dei presenti.
L’Assemblea per il rinnovo degli organi del Circolo:
- stabilisce ed elegge il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, composto, di norma, da un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 23 (ventitré) membri, nell’ambito dei quali trovano presenza i sindacati aziendali maggiormente rappresentativi con un componente e le RSU della Giunta e del Consiglio della Regione Marche, con un componente ciascuna;
- elegge il Collegio dei Sindaci Revisori ed il Collegio dei Probiviri, composti entrambi da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti;
- elegge il comitato elettorale, con un minimo di 3 componenti, per adempiere a tutte le operazioni inerenti al voto;
- approva il regolamento per le elezioni, garantendo i diritti delle minoranze.
Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto, con modalità che favoriscano la partecipazione dell’intero corpo sociale.
Il Presidente dell’Assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni.
In tutte le votazioni previste dal presente Statuto vige il principio del voto singolo di cui all’art. 2538, comma 2°, del Codice Civile.
La prima riunione del Consiglio Direttivo è convocata e presieduta dal Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi; in mancanza di questi, dal secondo, e così via.
Fino alla assegnazione delle cariche, il Consiglio Direttivo uscente svolge l’ordinaria amministrazione.
Art. 7
Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da:
- rappresentanti del personale iscritto in qualità di socio delle 5 (cinque) province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino.
- un componente nominato dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, un componente nominato dalla RSU della Giunta della Regione Marche ed un componente nominato dalla RSU del Consiglio della Regione Marche.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, uno o più Vice Presidenti, il Segretario e l’Amministratore, secondo quanto disposto dall’Art. 4.
Il Consiglio Direttivo elegge il Comitato Esecutivo, che è composto, di norma, da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) componenti.
Il Consiglio Direttivo, inoltre, fissa le responsabilità dei Consiglieri in ordine alle attività svolte dal Circolo per il conseguimento dei propri fini.
Il Consiglio Direttivo, per compiti operativi nelle sezioni, nei gruppi di interesse e negli altri suoi organismi, può avvalersi dell’attività volontaria anche di cittadini non dipendenti o ex dipendenti della Regione Marche in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.
Il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate.
Per meglio coordinare il lavoro delle sezioni, dei gruppi di interesse e delle commissioni di lavoro, è riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri, fino ad un massimo di 1/3 (un terzo) dei suoi componenti. I membri cooptati non hanno diritto al voto.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni. Ove venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo, gli subentra il primo dei non eletti facente parte della stessa lista. Per i membri di diritto la sostituzione avverrà per competenza delle rappresentanze.
Nel caso in cui le defezioni coinvolgessero la metà del Consiglio Direttivo eletto, questo s’intende decaduto. Il Consigliere che, salvo giustificato motivo, non intervenga a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, in via ordinaria, almeno ogni 3 (tre) mesi e, in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/5 (un quinto) dei suoi membri o su richiesta del Collegio dei Sindaci Revisori.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono ritenute valide quando vi è la presenza di almeno 5 (cinque) componenti aventi diritto al voto.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. Il Consiglio Direttivo:
- formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li sottopone all’Assemblea;
- attua le deliberazioni dell’Assemblea;
- propone all’Assemblea uno o più regolamenti di applicazione dello Statuto;
- definisce uno o più regolamenti delle sezioni, dei gruppi e degli altri organismi in cui si articola il Circolo, secondo le indicazioni dell’Assemblea;
- propone all’Assemblea l’ammontare delle quote associative annuali;
- propone all’Assemblea la bozza del bilancio preventivo e la bozza del rendiconto economico-finanziario consuntivo;
- decide sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai soci;
- decide le forme e le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate nelle zone e l’apertura delle proprie attività alle forze sociali ed ai singoli cittadini;
- tiene gli opportuni collegamenti con le organizzazioni sindacali, le RSU della Giunta e del Consiglio della Regione Marche, in relazione a problemi di interesse comune;
- decide la partecipazione, l’adesione e l’affiliazione ad organizzazioni provinciali, regionali e nazionali atte a migliorare e facilitare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo è tenuto a redigere verbale di tutte le proprie decisioni su apposito registro, con pagine numerate.
Il Consiglio Direttivo decide, in sede di convocazione dell’Assemblea, sull’opportunità di ammettere a partecipare i soggetti indicati nel secondo comma dell’Art. 6.
Art. 8
Il Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è composto da:
- il Presidente del Circolo;
- uno o più Vicepresidenti;
- il Segretario;
- l’Amministratore;
- eventuali componenti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Il Comitato Esecutivo attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo. Qualora, per necessità o urgenza, debba prendere decisioni riguardanti l’attività del Circolo,
occorre la ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
Art. 9
Il Presidente
Il Presidente:
- rappresenta il Circolo nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- predispone l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, sentito il Comitato Esecutivo;
- convoca e presiede il Comitato Esecutivo;
- cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo;
- stipula atti inerenti l’attività del Circolo.
In caso di impedimento o di prolungata assenza, viene sostituito nei suoi compiti da uno dei Vicepresidenti designati dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro venti giorni dall’elezione di questi.
Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
Art. 10
L’Amministratore
L’Amministratore provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese; queste ultime dovranno essere disposte con firma abbinata a quella del Presidente.
Predispone, su indicazioni del Consiglio Direttivo ed in collaborazione con il Segretario, le bozze del bilancio preventivo e del rendiconto economico-finanziario consuntivo.
Tiene in consegna i beni mobili ed immobili del Circolo e provvede ad aggiornare le scritture contabili.
Art. 11
Il Segretario
Il Segretario cura in particolare il libro dei soci, provvede al disbrigo della corrispondenza e redige i verbali del Consiglio Direttivo.
Pubblicizza le deliberazioni assunte dall’Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo.
Attende a tutte quelle altre mansioni che gli siano devolute da uno o più regolamenti interni o affidate con deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Art. 12
Il Collegio dei Sindaci Revisori
Il Collegio dei Sindaci Revisori si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.
Dei membri effettivi del Collegio dei Sindaci Revisori fa parte un rappresentante nominato dall’amministrazione regionale.
I Sindaci durano in carica per lo stesso periodo e sono eletti con le stesse modalità previste per i membri del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.
Il Collegio dei Sindaci Revisori ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l’inventario dei beni mobili e immobili, di esaminare e di controllare il conto consuntivo, di redigere una relazione di presentazione dei bilanci e dei rendiconti economico-finanziari all’Assemblea.
Le riunioni collegiali, così come le verifiche, debbono essere verbalizzate e catalogate nel registro dei verbali dei Sindaci Revisori (con pagine numerate), che deve essere custodito a cura del Collegio stesso.
Nel caso in cui vengano a mancare uno o più membri del Collegio dei Sindaci Revisori, per dimissioni, morte o prolungata ed ingiustificata assenza, il Collegio stesso procederà alla sostituzione dei membri effettivi con i supplenti e, nel caso in cui ciò risulti impossibile, si procederà a nuove elezioni.
Il Collegio dei Sindaci Revisori convoca il Consiglio Direttivo su questioni di sua competenza.
Art. 13
Collegio dei Probiviri
La risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra i soci e fra questi e il Circolo viene demandata al Collegio dei Probiviri, i cui componenti decidono senza formalità alcuna, quali amichevoli compositori.
Tutti i soci hanno diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri in relazione alle attività del Circolo, per quanto di competenza del Collegio stesso.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono essere prese con la presenza di almeno 3 (tre) membri, tra effettivi e supplenti, e possono essere impugnate davanti all’Assemblea.
Le norme relative alle elezioni, alla composizione ed al funzionamento del Collegio dei Probiviri sono analoghe a quelle previste per il Collegio dei Sindaci Revisori, escluso quanto previsto dal comma 2° dell’Art. 12.
Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.
Art. 14
Dimissioni
I Soci possono dare le dimissioni dal Circolo entro il 31 ottobre, affinché cessino gli effetti dal 1° gennaio successivo. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo, il quale ha facoltà di discutere e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle.
In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell’organo stesso, spetta al Presidente del Circolo dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.
Le dimissioni da membro del Collegio dei Sindaci Revisori debbono essere inviate al Collegio stesso, il quale, subito dopo la ratifica, deve dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) ed al Consiglio Direttivo delle variazioni avvenute.
Le dimissioni dal Collegio dei Probiviri debbono essere inviate al Collegio stesso, il quale, subito dopo la ratifica, deve dare comunicazione al subentrante ed al Consiglio Direttivo del Circolo delle variazioni avvenute.
Art. 15
Gratuità degli incarichi
Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Sindaci Revisori, del Collegio dei Probiviri e degli organi delle sezioni, società e gruppi e gli incarichi svolti dai cittadini che prestano attività volontaria, sono completamente gratuiti, salvo i rimborsi spesa documentati.
Art. 16
Patrimonio e Bilancio
Il patrimonio sociale del Circolo è costituito da:
- contributi aziendali definiti contrattualmente tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle aziendali;
- quote associative;
- eventuali versamenti dei dipendenti, degli ex dipendenti, dei loro familiari e di tutti coloro che fruiscono delle iniziative del Circolo;
- eventuali contributi pubblici;
- proventi delle manifestazioni e della gestione del Circolo;
- donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone che di Enti pubblici o privati, concessi senza condizioni che limitino l’autonomia del Circolo;
- beni mobili e immobili di proprietà del Circolo.
Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:
- al fondo riserva una somma tale per cui il fondo di riserva stesso non risulti mai inferiore a quanto stabilito dalla normativa regionale ai fini del riconoscimento della personalità giuridica;
- il rimanente a disposizione per iniziative di carattere culturale, sportivo, ricreativo, turistico, di mutualità e per la costruzione di nuovi impianti o il rinnovamento delle attrezzature.
E’ fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 17
Esercizi sociali
Gli esercizi sociali si aprono il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige la bozza del rendiconto economico-finanziario consuntivo, che deve essere presentata all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile successivo.
Art. 18
Modifiche statutarie
Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei presenti.
Perché tale deliberazione abbia validità, è necessaria la partecipazione alla votazione di almeno 1/3 (un terzo) dei soci in prima convocazione e qualunque sia il numero di soci presenti in seconda convocazione.
Art. 19
Scioglimento del Circolo
Lo scioglimento del Circolo è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci aventi diritto al voto.
In caso di scioglimento del Circolo, il patrimonio dovrà essere devoluto alla Regione Marche, ad un altro Circolo, a strutture sociali similari operanti nel settore del tempo libero, della cultura, della ricreazione e dello sport o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Articolo 3 comma 190° della
L. 23.12.1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
La scelta del beneficiario è deliberata dall’Assemblea con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti all’Assemblea stessa, su proposta del Consiglio Direttivo.
Art. 20
Rinvio al Codice Civile
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme regolamentari che verranno approvate dall’Assemblea e alle norme del C. C.
STATUTO C.R.A.L REGIONE MARCHE INFORMATO PDF