Il presente regolamento, è istituito e approvato per il funzionamento e l’esecuzione dello Statuto del Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori della Regione Marche, ai sensi dell’articolo 20 dello stesso.
TITOLO I Scopi sociali
Si richiamano gli Art.2 e 3 dello Statuto del CRAL
Art. 1
Per lo svolgimento di attività aventi per scopo la promozione culturale, turistica, sportiva e sociale il CRAL ha facoltà di richiedere il supporto tecnico organizzativo di strutture competenti con le quali stipulare delle convenzioni il cui scopo primario dovrà essere la tutela dei propri Soci.
TITOLO II Soci
si richiama l’Art.4 dello Statuto del CRAL
Art. 2
I Soci familiari da 0/2 anni compiuti hanno diritto alla tessera del CRAL a titolo gratuito. Possono iscriversi al CRAL i familiari conviventi e dello stesso nucleo familiare del Socio. La quota d’iscrizione per i familiari viene determinato annualmente dal Consiglio direttivo.
Art. 3
Allo scopo di favorire l’iscrizione al CRAL viene istituita la Tessera Famiglia, riservata ai conviventi del Socio facenti parte del suo nucleo familiare (stato di famiglia). Il tesseramento, che può essere effettuato in qualsiasi periodo dell’anno, deve riguardare l’intero nucleo familiare, per ottenere le riduzioni previste sulle quote d’iscrizione. La quota d’iscrizione prevista per ogni familiare componente il nucleo viene determinata annualmente dal Consiglio Direttivo. La validità del tesseramento di cui al presente articolo e al precedente articolo 2, è riferita all’anno solare indicato nella data d’iscrizione. La quota del tesseramento per i familiari non è frazionabile e può essere modificata dal Consiglio Direttivo. Per i nuovi assunti, che faranno domanda d’iscrizione, il tesseramento ha validità dalla data di assunzione e la quota può essere frazionata.
TITOLO III Consiglio Direttivo
Si richiama l’Art.4 dello Statuto del CRAL concernenti le funzioni e le modalità che reggono il Consiglio Direttivo.
Art. 4
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di presentare una “mozione di sfiducia” nei confronti del Presidente, dei componenti l’esecutivo e i responsabili dei Comitati Provinciali, qualora ne ravvisi la necessità e, più specificatamente, quando accerti che gli stessi non attuano le deliberazioni del Consiglio stesso oppure gestiscano in maniera irresponsabile i fondi messi a disposizione dal bilancio del CRAL, nonché le eventuali responsabilità a carattere penale e civile che possono essere oggetto di segnalazione alle Autorità competenti.
Art. 5
La “mozione di sfiducia” per essere efficace deve essere presentata per iscritto, motivata in maniera circostanziata e sottoscritta da almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo; essa può essere sottoscritta anche dai membri del Collegio dei Revisori dei Conti pur non rientrando nella quota dei due terzi sopra indicata. Essa sarà inserita per la discussione nel primo ordine del giorno del Consiglio Direttivo, dedicato esclusivamente alla mozione, che dovrà essere convocato entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa.
Art. 6
La presentazione della “mozione di sfiducia” comporta immediata sospensione delle funzioni nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della stessa e la data fissata per la convocazione del Consiglio Direttivo espressamente per la discussione della mozione di cui si tratta, fatta eccezione per l’ordinaria amministrazione allo scopo di assicurare il regolare funzionamento delle strutture del Circolo.
Art. 7
L’approvazione della “mozione di sfiducia” deve avvenire da parte dei 2/3 dei consiglieri e provoca la decadenza immediata dalla carica rivestita. Nella stessa seduta il Consiglio Direttivo fisserà la data per le elezioni per il rinnovo delle cariche interessate.
TITOLO IV Strutture del Circolo
Art. 8
Il Consiglio Direttivo per lo svolgimento dei compiti istituzionali può avvalersi di Comitati Provinciali e Commissioni di lavoro. I Comitati Provinciali, in considerazione che il CRAL opera nell’intera Regione Marche, sono costituiti nell’ambito dei territori provinciali ad eccezione di quello di Ancona. Nella provincia di Ancona sede del CRAL, sono costituite le Commissioni di lavoro.
Art. 9
I Comitati Provinciali e le Commissioni di lavoro hanno lo scopo di svolgere l’attività prevista dall’art. 3 dello Statuto per soddisfare e coinvolgere i propri iscritti, cercando, possibilmente, di aumentarne il numero.
Art. 10
I Comitati Provinciali sono composti da:
- un Coordinatore nominato dal Consiglio Direttivo su indicazione del Comitato Provinciale stesso;
- da più componenti, che ne richiedano la partecipazione, che possono essere:
- membri del Consiglio Direttivo;
- soci del CRAL dipendenti, ex dipendenti, familiari iscritti;
- cittadini non dipendenti, per competenze specifiche, che contribuiscano alla realizzazione di specifici programmi.
Art. 11
Le Commissioni di Lavoro sono composte da:
- un Coordinatore nominato dal Consiglio Direttivo ed eletto nello stesso;
- da più componenti, che ne richiedano la partecipazione, che possono essere:
- membri del Consiglio Direttivo;
- soci del CRAL dipendenti, ex dipendenti, familiari iscritti;
- cittadini non dipendenti, per competenze specifiche, che contribuiscano alla realizzazione di specifici programmi.
Art. 12
Il Coordinatore del Comitato Provinciale e della Commissione di Lavoro:
- cura e rappresenta il Circolo nei rapporti esterni nell’ambito delle sue competenze provinciali e del settore di cui si occupa personalmente o a mezzo suo delegato; convoca e presiede il Comitato Provinciale o Commissione di Lavoro;
- predispone l’ordine del giorno delle riunioni del Comitato Provinciale o Commissioni di Lavoro;
- cura l’attuazione delle iniziative programmate dal Comitato Provinciale o Commissione di Lavoro;
in caso di impedimento o di prolungata assenza viene sostituito nei suoi compiti da uno dei componenti del Comitato Provinciale o della Commissione di Lavoro (facente parte del direttivo).
Art. 13
I Comitati Provinciali e le Commissioni di Lavoro dovranno riunirsi almeno una volta all’anno, in occasione della compilazione del programma di attività e del rendiconto. Sia il programma che il rendiconto delle attività, devono essere approvati dal Consiglio Direttivo, previa approvazione del Comitato Provinciale o della Commissione di Lavoro competente. I Comitati Provinciali e le Commissioni di Lavoro cureranno in particolare:
- la tempestività dell’informazione;
- lo sviluppo della presenza del CRAL presso tutte le strutture regionali;
- la promozione ed il recepimento di convenzioni.
Art. 14
Il programma di Attività deve contenere un calendario di tutte le iniziative che i Comitati Provinciali e le Commissioni di Lavoro si propongono di eseguire per l’espletamento della propria funzione. L’obiettivo principale che si deve perseguire è indirizzato a conseguire il massimo coinvolgimento possibile dei propri iscritti. Esso deve essere concreto e realizzabile. II programma dovrà essere accompagnato da un preventivo di spesa presentato entro il mese di novembre di ogni anno. Il programma per essere esecutivo, dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo in merito l’aspetto finanziario.
Art. 15
Il Rendiconto delle attività deve contenere tutte le iniziative svolte e deve essere accompagnato dal bilancio consuntivo per ogni singola struttura. Ogni singola spesa deve essere regolarmente documentata. Il Rendiconto, con il Bilancio consuntivo, dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo e sarà allegato alla documentazione del Bilancio consuntivo generale del CRAL che viene approvato dall’Assemblea come previsto dallo Statuto.
Art. 16
Il Finanziamento da assegnare per le attività dei Comitati Provinciali, sarà stabilito in relazione al Programma di attività ed alle spese preventivate e compatibilmente alle esigenze di tutti i Comitati e del Bilancio generale del Circolo. Il Finanziamento delle attività delle Commissioni di Lavoro rientra nella programmazione generale delle attività e quindi nel bilancio generale del CRAL. Il finanziamento delle attività programmate dai Comitati Provinciali e Commissioni di Lavoro sono stabilite dal Consiglio Direttivo. Una volta determinato il finanziamento del programma i responsabili delle strutture del Circolo sono tenuti al rispetto del budget assegnato. Qualora si verifichi la necessità di superare il finanziamento assegnato occorre richiedere l’autorizzazione al Consiglio Direttivo che ne valuterà l’opportunità e convenienza.
I responsabili delle strutture del Circolo possono, nei limiti del budget assegnato, effettuare spese inerenti l’attività di finanziamento, senza autorizzazione preventiva del Consiglio Direttivo, per un importo che viene stabilito annualmente dal Consiglio stesso. La eventuale quota di budget non spesa nell’anno di riferimento viene portata in aumento all’importo assegnato allo stesso Comitato Provinciale per l’anno successivo.
TITOLO V Organizzazione
Si richiama l’Art.15 dello Statuto del CRAL
Art.17
Ai sensi dell’art. 15 dello statuto del C.R.A.L. Regione Marche, verranno riconosciuti ai membri degli organi istituzionali i soli rimborsi delle spese vive sostenute per l’espletamento degli incarichi affidati ed autorizzati da un componente della Presidenza. I rimborsi avverranno dietro presentazione dei giustificativi di spesa intestati al C.R.A.L. Regione Marche o al fruitore incaricato del servizio affidato con le seguenti modalità:
- Spese di viaggio a mezzo ferrovia, biglietti di 2° classe;
- Spese di viaggio per il raggiungimento della sede del CRAL Regione Marche, costo dei biglietti con mezzi urbani ed extraurbani;
- Spese di viaggio con mezzi propri: rimborso spese commisurato all’effettivo consumo del carburante dietro presentazione ricevuta pagamento rifornimento proporzionale al percorso effettuato; pedaggio autostradale o in alternativa, rimborso delle spese parametrate al costo dei biglietti dei mezzi pubblici urbani ed extraurbani più consoni e ragionevoli alla meta designata;
- Spese di viaggio a mezzo aereo o in nave, in classe economica;
- Spese di pernottamento, di norma, in albergo fino ad un massimo di tre stelle;
- Spese pasti il cui importo giornaliero viene deciso annualmente dal Consiglio Direttivo.
Art.18
E’ concesso un contributo per l’acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto, il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo secondo i seguenti criteri:
- la spesa deve essere superiore ad un importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo;
- fino ad un massimo di due componenti il nucleo familiare;
- se la domanda viene presentata improrogabilmente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di acquisto;
- non viene concesso più di un contributo annuo.
Art.19
E’ concesso un contributo per l’acquisto di libri scolastici fino alle scuole medie superiori, il cui importo è determinato annualmente del Consiglio Direttivo secondo i seguenti criteri:
- la spesa deve essere superiore ad un importo stabilito annualmente Consiglio Direttivo; al socio e a tutti i familiari iscritti;
- se la domanda viene presentata improrogabilmente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di acquisto;
- non viene concesso più di un contributo annuo.
Art.20
E’ concesso un contributo per il diploma di scuola media superiore, per il diploma di laurea, il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo, secondo i seguenti criteri:
- al socio che consegue il diploma di scuola media superiore con un punteggio minimo di 95/100;
- al socio che consegue il diploma di laurea con punteggio minimo di 102/110;
- il numero dei contributi concessi non deve essere superiore complessivamente, tra diplomi e lauree a 20;
- per le lauree il contributo può essere dato una sola volta.
Art.21
E’ concesso un contributo per le spese odontoiatriche sostenute dai soci minorenni il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo secondo 1 seguenti criteri:
- la spesa deve essere superiore ad un importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo;
- fino ad un massimo di due componenti per nucleo;
- se la domanda viene presentata improrogabilmente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello d’acquisto;
- non viene concesso più di un contributo annuo.
Art.22
È concesso un contributo ai soci e familiari iscritti per l’acquisto di abbonamenti e biglietti per spettacoli teatrali di natura classica (lirica, danza, prosa, musica sinfonica e operette).
Per l’abbonamento, che deve essere nominativo, è previsto un contributo del 10% sul costo effettivo e deve essere presentato al termine della stagione teatrale previa compilazione dell’apposito modello.
Per i biglietti, che devono essere nominativi, è previsto un contributo del 20% sul costo effettivo, previa compilazione dell’apposito modello.
Art.23
Nel caso in cui work-shop ed educational-tour prevedano una o più gratuità, compete al Comitato Esecutivo decidere chi parteciperà a tali iniziative, garantendo, ove possibile, il principio di rotazione dei partecipanti.
Compete altresì al Comitato Esecutivo assegnare eventuali gratuità previste da iniziative organizzate da terzi, ferma restando la reale necessità di coordinamento da parte del Cral ove avrà luogo l’iniziativa.
In caso di iniziative promosse dal Cral che non prevedano gratuità, potranno essere riconosciute dal Comitato Esecutivo le spese, in tutto o in parte, da sostenere per la eventuale partecipazione di un accompagnatore.
La misura del riconoscimento sarà di volta in volta determinata con riferimento alla rilevanza dell’iniziativa, alla necessità della presenza diretta del Cral e compatibilmente con l’entità della spesa. Le autorizzazioni disposte dal Comitato Esecutivo dovranno essere ratificate nella prima seduta utile del Consiglio Direttivo.
Art. 24
Si richiama l’Art.6 dello Statuto del CRAL
La convocazione delle Assemblee per il rinnovo delle cariche sociali dovrà avvenire almeno 20 (venti) giorni prima della data prevista, ed a mezzo avviso esposto nei locali dei vari Servizi della Amministrazione regionale, a mezzo e-mail, a mezzo del sito internet ed a mezzo posta ai pensionati.
L’assemblea, all’inizio dei lavori, elegge con voto palese il Presidente, il Segretario verbalizzante e la Commissione Elettorale composta da 3 (tre) membri tutti non candidati.
La commissione ha comunque validità purché siano presenti il Presidente, il Segretario verbalizzante, ed un componente la Commissione Elettorale.
Ogni Assemblea avrà il seguente ordine del giorno:
- Relazione di un componente del Direttivo uscente;
- Elezione Consiglio Direttivo;
- Elezione Collegio Revisori dei Conti;
- Elezione Collegio Probi-Viri;
- Varie ed eventuali.
Per quanto concerne la Provincia di Ancona lo scrutinio dovrà avvenire contemporaneamente in tutte le sedi ove si è votato.
Le candidature dovranno pervenire alla Segreteria del Cral almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui avrà luogo l’Assemblea.
Nel caso di liste separate potranno essere votati candidati di liste diverse, così come potrà essere formulata un’unica lista in ordine alfabetico.
I candidati non possono essere in numero inferiore ai candidati da eleggere.
Le liste dei candidati dovranno essere pubblicizzate con i mezzi di cui sopra almeno 12 (dodici) giorni prima della data delle Assemblee.
Le votazioni avranno inizio al termine della Assemblea e si concluderanno il giorno successivo in orario che sarà stabilito.
Nell’intervallo l’urna sarà depositata presso il servizio di vigilanza. Per quanto concerne la sola Provincia di Ancona relativamente alla elezione del Consiglio Direttivo non potrà essere votato un numero di candidati superiore a 2 (due).
Per le altre province detta norma varierà in proporzione ai componenti da eleggere, proporzione che sarà stabilita dalla Assemblea.H
anno diritto di parola e voto soci e familiari maggiorenni regolarmente iscritti per l’anno in cui avvengono le elezioni. Il voto è personale e segreto. Non è ammessa delega.
REGOLAMENTO C.R.A.L REGIONE MARCHE IN FORMATO PDF